Cass. pen. n. 35702 del 9 giugno 2009
Testo massima n. 1
Dà luogo ad una nullità di ordine generale, da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza, il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento.