Cass. pen. n. 128 del 9 novembre 2005

Testo massima n. 1


In tema di compensi spettanti ai periti o ai consulenti dell'Autorità giudiziaria, con riferimento all'ipotesi di perizia o consulenza in materia di bilanci di società, qualora l'incarico affidato consista nell'esame di più, distinti, bilanci, la norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n.352 del 1988 - che stabilisce la misura e le modalità di calcolo dell'onorari - va applicata singolarmente per ogni esame compiuto su ciascun bilancio. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il P.M., pur in presenza di numerosi bilanci di diverse società, aveva liquidato il compenso del consulente per rapporto ai quattro incarichi conferiti e non al numero dei bilanci esaminati). (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 20 agosto 2003).

Normativa correlata