Cass. pen. n. 47345 del 3 novembre 2005
Testo massima n. 1
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni. (Rigetta, Giud.pace Acireale, 8 aprile 2003).