Cass. pen. n. 5387 del 28 aprile 1997
Testo massima n. 1
In virtù delle regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove nel vigente codice di rito, una prova, a carico o a discarico, viene, con la sua ammissione, posta a disposizione del contraddittorio, con la conseguenza che, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra parte di procedere alla sua assunzione; ove anche questa parte rinunci, sia pure tacitamente, ad esercitare il suo diritto alla prova - ad esempio, non rivolgendo domande al teste - non occorre una ordinanza con la quale il giudice, previa audizione delle parti, revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova: ed invero, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, in cui gli è consentito indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori elementi, il giudice non è tenuto ad interpellare le parti, quando esse con il loro comportamento concludente abbiano dato concreta attuazione al principio di disponibilità della prova.