Cass. pen. n. 21784 del 10 marzo 2010

Testo massima n. 1


L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).

Normativa correlata