Cass. civ. n. 14604 del 9 luglio 2020
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 25/08/2017).