Cass. civ. n. 15633 del 30 giugno 2010
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), il tardivo deposito del verbale di pignoramento non impedisce il prosieguo del processo esecutivo, atteso che esso non determina alcuna nullità, salva restando per il debitore la possibilità di far valere, attraverso l'opposizione avverso il pignoramento, tutte quelle irregolarità di cui il medesimo si sia successivamente avveduto. (Cassa e decide nel merito, Trib. Catanzaro, 19/01/2009).