14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10521 del 7 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Analogamente a quanto previsto dall’art. 42 R.D. 21 giugno 1942 n. 629 [ legge sul marchio ], in base al quale si presume che nell’arco di tre anni di mancata utilizzazione del marchio la sua funzione distintiva si sia a tal punto stemperata da non giustificarne ulteriormente la tutela, l’inattività di una società per un certo arco di tempo [ nella specie, cinque anni ] fa presumere che la denominazione sociale e la ditta che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all’uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessa, per un certo arco di tempo, di essere adoperato abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria.
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Testo massima n. 2
L’utilizzazione della denominazione sociale altrui, disciplinata dagli artt. 2564 e ss. c.c., si sottrae all’applicazione dell’art. 7 dello stesso codice, attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta.
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