Cass. civ. n. 10521 del 7 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Analogamente a quanto previsto dall'art. 42 R.D. 21 giugno 1942 n. 629 (legge sul marchio), in base al quale si presume che nell'arco di tre anni di mancata utilizzazione del marchio la sua funzione distintiva si sia a tal punto stemperata da non giustificarne ulteriormente la tutela, l'inattività di una società per un certo arco di tempo (nella specie, cinque anni) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all'uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessa, per un certo arco di tempo, di essere adoperato abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria.
Testo massima n. 2
Qualora la denominazione dell'impresa altrui venga usata per contraddistinguere un'attività in un settore merceologico radicalmente diverso da quello in cui operi tale impresa e non riconducibile neppure nell'ambito dei prevedibili espansioni future dell'esercizio di quest'ultima, resta esclusa la configurazione di atti di concorrenza sleale ovvero di atti di lesione dei diritti inerenti all'uso della ditta. Stante la specialità della disciplina dell'art. 2564 c.c. l'utilizzazione della denominazione sociale altrui si sottrae all'applicazione degli art. 2043 e 7 c.c.