Cass. pen. n. 7022 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Sopravvenuta morte del ricorrente - Improcedibilità del ricorso - Accertamento della causa di estinzione del reato - Competenza del giudice del procedimento principale - Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27005 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.