Cass. civ. n. 10569 del 28 aprile 2017
Testo massima n. 1
Il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva l'eccezione - ben proponibile, nella fattispecie, nella comparsa di costituzione e risposta - di illegittimità di un secondo licenziamento formulata dal lavoratore soltanto con la memoria difensiva successiva al mutamento del rito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA).