14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4036 del 6 aprile 1995
Testo massima n. 1
Al fine di verificare se l’uso di un nome altrui, in occasione dell’adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali “segni distintivi” nell’ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità [ art. 7 c.c. ], con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l’uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell’attività imprenditoriale.
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