14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9408 del 27 aprile 2011
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il diritto del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale sorge per effetto ed al momento della cessazione del contratto di locazione. Da ciò consegue che se l’immobile locato viene venduto dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto, obbligato al pagamento della suddetta indennità è, ai sensi dell’art. 1602 c.c., l’acquirente dell’immobile locato.
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