Cass. civ. n. 9776 del 26 maggio 2020

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/04/2018).

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