14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10620 del 5 novembre 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo a contratto di somministrazione [ nella specie, di energia elettrica ], la facoltà del somministrante di sospendere le proprie prestazioni, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle previste scadenze, ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., deve essere riconosciuta anche se il somministrato abbia chiesto ed ottenuto l’ammissione all’amministrazione controllata, e pure dopo il decreto che disponga questa ammissione, considerato che tale procedura, i cui effetti si producono a partire da detto decreto, priva il creditore della possibilità di esperire azioni esecutive individuali, ma non gli toglie il menzionato strumento di autotutela, a preservazione dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto, e che al somministrato, peraltro, anche dopo quel decreto, non è precluso il pagamento dei pregressi debiti, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto sia indirizzato al risanamento dell’impresa nell’interesse della massa.
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