Cass. civ. n. 19952 del 23 settembre 2020

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il mancato esercizio, da parte del Consiglio di Stato, del potere di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.) non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma piuttosto un errore "in procedendo", come tale insindacabile. (Nella specie, la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in attesa della definizione di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, è stata disattesa dalla Corte anche a cagione dell'impossibilità di qualificare come giudice la Commissione Europea, e dunque in ragione dell'assenza del presupposto richiesto dall'art. 295 c.p.c.). (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/10/2018).

Testo massima n. 2


La sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della delibera dell'AGCOM relativa alla conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze, pur producendo, riguardo alla successiva attività regolatoria dell'Autorità, un effetto conformativo - consistente nella necessità di tener conto, nella riedizione del potere, di un contesto fattuale e normativo diverso da quello vigente all'epoca del provvedimento annullato - non realizza un'indebita ingerenza del giudice amministrativo nei poteri riservati all'Amministrazione e dunque non travalica i limiti esterni della giurisdizione, imponendo piuttosto la necessità di rinnovare l'esercizio del potere in modo immune dai vizi riscontrati, tenendo conto del mutato contesto tecnologico e normativo. (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/10/2018).

Normativa correlata