14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10285 del 16 luglio 2002
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto di somministrazione [ nella specie, di energia elettrica ], l’errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell’indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all’esecuzione del contratto, non ne comporta l’annullabilità, incidendo solo sull’entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell’ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione.
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Testo massima n. 2
La rappresentanza processuale attiva e passiva dell’Enel, che l’art. 14 dello statuto dell’ente, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, conferisce al direttore di compartimento nell’ambito della circoscrizione territoriale e in relazione agli affari di sua competenza, deve ritenersi automaticamente estesa al vice direttore di compartimento per il caso di assenza o impedimento del primo, integrando ciò una conseguenza naturale dell’attribuzione a detto vice direttore della qualità di vicario per l’espletamento, sia pure in via secondaria e con il ruolo di supplenza, delle stesse funzioni del titolare dell’ufficio. Ne consegue la validità ed efficacia della procura ad litem predisposta dal direttore compartimentale e poi, per impedimento di quest’ultimo, sottoscritta dal vice direttore, a nulla rilevando la diversità delle persone fisiche intervenute nell’attività negoziale, essendo esse parimenti organo rappresentativo dell’ente in base al cosiddetto rapporto organico.
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