Cass. pen. n. 6993 del 13 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Applicabilità alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria – Esclusione – Ragioni.
In tema di impugnazioni, non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione la Corte ha affermato che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 154 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D