Cass. civ. n. 25183 del 17 settembre 2021

Testo massima n. 1


La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).