Cass. civ. n. 10607 del 23 maggio 2016
Testo massima n. 1
Il termine di tre giorni per la comunicazione, da parte del cancelliere, delle ordinanze pronunciate fuori udienza non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 05/07/2010).