14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5494 del 12 aprile 2001
Testo massima n. 1
Avuto riguardo al contratto atipico improntato alla specie do ut facias [ cessione di terreno in cambio della costruzione di un edificio con coevo affidamento all’altro contraente dell’appalto per la costruzione delle unità abitative ] qualora, dichiarato il fallimento, di tale ultima parte il curatore fallimentare opti, ex art. 72 comma quarto L. fall., a favore dello scioglimento del contratto si deve reputare che la relativa dichiarazione abbia effetti più ampi di quelli scaturiti nel suddetto senso dalla dichiarazione di fallimento ed esplichi un’efficacia di caducazione della promessa di vendita fin dall’origine, facendola venire meno con effetti retroattivi e definitivi, equiparabili alle ipotesi di nullità o di risoluzione del suddetto contratto preliminare in cui si verifica il venir meno dell’originario titolo negoziale con effetto ex tunc.
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Testo massima n. 2
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull’area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, integra il contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro se il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco, con effetto immediato sulla proprietà dell’area e differito della cosa futura, e l’assunzione dell’obbligo di erigere l’edificio sia restata su di un piano accessorio e strumentale, ma non quando le due parti si obbligano l’una a costruire un edificio e l’altra – il proprietario del suolo – a cederlo, in tutto o in parte, quale compenso, poiché, in tale ultimo caso, il contratto ha effetti obbligatori e si qualifica come innominato del genere do ut facias, analogo al contratto d’appalto, dal quale differisce per la mancanza di un corrispettivo in denaro. [ Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il contratto avente ad oggetto la promessa di vendita di un appezzamento di terreno, ai fini della costruzione di un edificio con coevo affidamento in appalto all’altro contraente della costruzione delle unità abitative, non sia qualificabile permuta avuto riguardo al rilievo teleologicamente essenziale che nella volontà delle parti ha assunto la costruzione del fabbricato ].
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