Cass. civ. n. 1912 del 25 gennaio 2017
Testo massima n. 1
L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, nè è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2010).