Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11129 del 16 luglio 2003

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11129 del 16 luglio 2003

Testo massima n. 1

In tema di tutela del diritto al nome, l’accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall’art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l’utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest’ultimo profilo, quantunque a giustificare l’accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.

Testo massima n. 2

L’inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell’interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall’art. 7 c.c.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze