14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11129 del 16 luglio 2003
Testo massima n. 1
In tema di tutela del diritto al nome, l’accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall’art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l’utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest’ultimo profilo, quantunque a giustificare l’accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.
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Testo massima n. 2
L’inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell’interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall’art. 7 c.c.
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