Cass. civ. n. 6771 del 15 giugno 1991
Testo massima n. 1
Nel contratto di permuta l'oggetto, che deve essere determinato (e determinabile) a norma dell'art. 1346 c.c., è costituito dai beni che vengono scambiati e non dall'utilità che le parti conseguono con lo scambio. Tale utilità considerata in rapporto alla funzione economico-sociale che il negozio è oggettivamente idoneo ad assolvere, costituisce la causa del contratto, mentre, in rapporto alle finalità particolari e contingenti che la parte si ripromette di conseguire, configura il motivo del contratto stesso.