Cass. civ. n. 20778 del 21 luglio 2021

Testo massima n. 1


Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2012).

Normativa correlata