Cass. civ. n. 884 del 10 marzo 1975

Testo massima n. 1


Nella vendita di cose immobili, vendita a corpo e vendita a misura non differiscono nel senso che solo nella prima — e non nella seconda — è possibile per il compratore avere la proprietà di un'estensione maggiore di quella indicata nel contratto, ma in altre conseguenze relative all'obbligo o meno di corrispondere un supplemento e alla possibilità di recedere dal contratto (artt. 1537, 1538 e 1539 c.c.). Tali conseguenze sono fatte discendere dal legislatore dalla presumibile volontà negoziale manifestata dai contraenti nello scegliere l'uno o l'altro tipo di vendita.

Normativa correlata