Cass. civ. n. 7720 del 7 giugno 2000

Testo massima n. 1


Nella vendita «a corpo» ex art. 1538 c.c. l'irrilevanza della estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo ex art. 1537 c.c. (ma nei limiti dello stesso art. 1538, comma primo, c.c.), non ai fini della identificazione del bene.

Normativa correlata