Cass. civ. n. 541 del 15 gennaio 2020

Testo massima n. 1


La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2017).

Normativa correlata