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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 975 del 10 febbraio 1990

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 975 del 10 febbraio 1990

Testo massima n. 1

La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario [ ed in armonia con le regole di cui all’art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti ], senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante.

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