Cass. civ. n. 975 del 10 febbraio 1990
Testo massima n. 1
La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobbligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario (ed in armonia con le regole di cui all'art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti), senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante.