14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3482 del 9 aprile 1987
Testo massima n. 1
Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. [ configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce ], i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l’eventuale responsabilità risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo [ senza necessità di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall’art. 964 c.n. ], mentre è in proposito irrilevante che il pagamento del prezzi sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell’art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualità di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante.
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