Cass. civ. n. 14526 del 23 giugno 2006
Testo massima n. 1
A seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non comporta più, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante, per l'appunto, ad una fusione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha rigettato l'eccezione della società assicuratrice resistente che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato, nella vigenza del nuovo art. 2504 bis cod. civ., alla società assicuratrice convenuta nel grado di merito quando ormai era estinta perché incorporata successivamente per fusione da altra società). (Rigetta, Giud. pace Rimini, 19 febbraio 2004).