Cass. civ. n. 2171 del 11 marzo 1997

Testo massima n. 1


Il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di procurarsi in danno del venditore l'acquisto della merce (art. 1516 c.c.) non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, mentre l'esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita.