14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2171 del 11 marzo 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di procurarsi in danno del venditore l’acquisto della merce [ art. 1516 c.c. ] non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l’inadempimento di questi, mentre l’esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita.
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