Cass. civ. n. 13534 del 18 maggio 2021
Testo massima n. 1
Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018).