Cass. civ. n. 27578 del 14 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Alla stregua dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n.339, l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non costituisce strumento per l'attività professionale da lui prestata. Ne consegue che la normativa sul lavoro domestico non è applicabile quando, come nella specie, il precettore o l'istitutore svolge la sua opera, non già per le necessità personali del datore, ma per il funzionamento dell'attività istituzionale e professionale da questi svolta, di gestione di una comunità alloggio per minori.