Cass. civ. n. 237 del 10 gennaio 2007
Testo massima n. 1
In tema di indennità sostitutiva del preavviso, è congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che interpreti l'art. 113 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri del 1996 nel senso che il parametro di determinazione di detta indennità è costituito non da un compenso commisurato ai giorni di lavoro effettivo, bensì dalla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso; pertanto in detto periodo sono da comprendere anche i giorni di riposo normativamente previsti. (Rigetta, App. Firenze, 3 luglio 2004).