Cass. civ. n. 6892 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione successiva all'inizio dell’esecuzione - Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.


L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31068 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 605
Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 610