14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5155 del 17 settembre 1981
Testo massima n. 1
Qualora il compratore agisca, ai sensi dell’art. 1492 c.c., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c. — la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità — il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento.
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