Cass. civ. n. 3467 del 28 dicembre 1973
Testo massima n. 1
Le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 1 c.c., prevedono la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare disposizioni di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione.