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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8153 del 15 giugno 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8153 del 15 giugno 2000

Testo massima n. 1

Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l’obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell’idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall’acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell’effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.

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