14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8153 del 15 giugno 2000
Posted at 16:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l’obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell’idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall’acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell’effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]