Cass. civ. n. 754 del 18 marzo 1971
Testo massima n. 1
Un vizio è apparente, agli effetti dell'art. 1511 c.c. in relazione all'art. 1495 dello stesso codice, quando è di facile percezione ed è sufficiente una normale diligenza per constatarlo, in rapporto alle particolari circostanze della vendita ed alla persona dell'acquirente.