Cass. civ. n. 7290 del 18 marzo 2008
Testo massima n. 1
L'art. 82, comma terzo, d.lgs. n. 267 del 2000 che prevede, a favore degli amministratori locali titolari di funzioni pubbliche elettive, l'esonero dal divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e indennità percepite, non è applicabile, in via analogica, ai titolari di cariche sindacali avuto riguardo ai compensi percepiti in tale veste, potendosi configurare - al di fuori dell'ambito delle funzioni pubbliche e in presenza di un rapporto intercorrente con un soggetto privato (anche svolgente attività di rilievo costituzionale ex art. 39 Cost.) - esclusivamente una attività gratuita ovvero un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, che, in quanto tale, è assoggettato alla tutela di cui agli artt. 35 e 36 Cost., mentre, tra l'esercizio delle funzioni elettive - che dà luogo ad un rapporto di servizio onorario - ed il compenso per tale esercizio, resta escluso, ai sensi dell'art. 54 Cost., qualsiasi connotato di sinallagmaticità; ne consegue, inoltre, che, per le medesime ragioni, è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma per lesione degli artt. 3 e 51 Cost. (Rigetta, App. Firenze, 6 luglio 2005).