Cass. civ. n. 920 del 9 febbraio 1980
Testo massima n. 1
Il danno patrimoniale da risarcire, quale conseguenza di lesioni personali che hanno ridotto la capacità di lavoro e quindi di guadagno del danneggiato, s'identifica nel lucro cessante e va determinato accertando le ripercussioni che il grado di inabilità abbia in concreto avuto sulla possibilità di guadagno, in rapporto, secondo i casi, all'attività svolta o a quella da svolgere. Pertanto, qualora all'epoca dell'evento dannoso il danneggiato presti servizio militare, la liquidazione del danno deve effettuarsi con riferimento all'attività cominciata a svolgere subito dopo la cessazione di tale servizio o, in mancanza, con riferimento al tipo di attività presumibilmente esercitabile in futuro.