14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2192 del 16 marzo 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo a vendita effettuata dal fallito, l’esperibilità dell’azione revocatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 [ inclusa la notevole sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene ], non trova ostacolo nell’inserimento in detto contratto di patto di riscatto, a norma dell’art. 1500 c.c., trattandosi di clausola aggiuntiva, la quale non tocca la natura e gli effetti del contratto stesso [ salva restando la facoltà del curatore, ove difettino quei requisiti, di esercitare il riscatto, subentrando nel diritto spettante al fallito ].
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