Cass. pen. n. 6861 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA - Circostanze apprese da persona non identificata - Divieto di deporre su voci correnti - Esclusione - Ragioni.


Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3205 del 1999

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.