14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3470 del 19 maggio 1983
Testo massima n. 1
A differenza di quanto è stabilito per l’esercizio del riscatto convenzionale, per il quale è espressamente posto a carico del retraente l’obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita [ art. 1503 c.c. ], per il riscatto agrario è posto, invece, a carico del coltivatore l’obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.
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