Cass. civ. n. 6561 del 29 marzo 2005

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 1896 c.c., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.

Normativa correlata