14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2338 del 6 agosto 1974
Testo massima n. 1
Ove l’esercizio di un diritto, come per il patto di riscatto previsto dall’art. 1500 c.c., sia sottoposto ad un termine di decadenza, il creditore del titolare che, agendo in via surrogatoria chieda l’accertamento della nullità della rinunzia a tale diritto come mezzo al fine dell’esercizio di esso, è tenuto ad osservare il detto termine e non può contraddittoriamente limitarsi a far valere, da un lato, la nullità della rinunzia del diritto e, dall’altro, l’impossibilità di esercitare il diritto a causa dell’avvenuta rinunzia. Pertanto, una volta che il termine di decadenza per l’esercizio del riscatto sia decorso inutilmente, il creditore in surrogazione non ha più interesse ad ottenere l’accertamento della nullità della rinunzia del diritto di riscatto al fine di esercitare tale diritto, in quanto questo è irrimediabilmente precluso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]