Cass. civ. n. 14584 del 12 luglio 2005
Testo massima n. 1
Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorchè convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.