14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 274 del 13 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dell’art. 1499 c.c., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l’equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all’altra parte prima di riceverne la controprestazione, ed essi quindi, attesala loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitività.
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