Cass. civ. n. 11282 del 27 maggio 2005
Testo massima n. 1
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.