Cass. civ. n. 22524 del 10 settembre 2019
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione più lungo stabilito per il fatto costituente reato, sebbene la medesima autorità fosse chiamata a rispondere in solido con le società autrici del reato soltanto a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2016).